24.1 C
Napoli
lunedì, 29 Aprile 2024
  • Assunzioni e sgravi contributivi del 50 per cento

    Il Testo Unico Maternità-Paternità ha introdotto un’agevolazione per l’assunzione di lavoratori sostituti.

    In sostanza è possibile assumere un sostituto beneficiando di un consistente sgravio contributivo del 50 per cento, dunque pagando la metà dei contributi all’INPS e all’INAIL. Il beneficio parte dalla data di assunzione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice/lavoratore assente, o ad un anno dalla data di ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento.

    Tale incentivo è valido soltanto in caso di sostituzione per maternità, congedo parentale o malattia del bambino. Per tali tipi di assenze i lavoratori ricevono dall’Inps un’indennità che va integrata (se previsto dal contratto), al fine di raggiungere una determinata percentuale della retribuzione che, in caso di maternità obbligatoria, resta al 100 per cento.

    Lo sgravio contributivo ha la funzione di compensare il costo sostenuto dall’azienda per lavoratore a fronte della mancata prestazione, ma solo alcuni tipi di azienda possono usufruirne e ad alcune specifiche condizioni:

    • Possono assumere lavoratori sostituti solo le aziende che hanno alle proprie dipendenze meno di 20 addetti (esclusi gli apprendisti);
    • Possono assumere lavoratori sostituti solo le aziende che hanno lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colonne, artigiane ed esercenti attività commerciali) in astensione dal lavoro sempre per maternità;
    • Il contratto di lavoro per sostituzione dev’essere un contratto subordinato a termine, anche part-time. Per cui è possibile assumere due lavoratori sostituti part-time, piuttosto che uno full-time;
    • Inoltre lo sgravio è riconosciuto a patto che la somma dell’orario di lavoro dei sostituti sia pari o non superiore a quella del lavoratore sostituito, diversamente non è previsto incentivo;
    • Non è strettamente necessario che il sostituto abbia la stessa qualifica del sostituito;
    • L’assunzione va fatta con anticipo fino ad un mese prima dell’inizio del periodo di congedo;
    • Lo sgravio si applica anche nel caso in cui la lavoratrice sostituita presenti in tempo comunicazione di richiesta flessibilità di congedo.

    Infine l’azienda deve attestare di essere in possesso del requisito occupazionale e che l’assunzione del lavoratore a termine è in sostituzione di dipendenti assenti, il tutto completato mediante autocertificazione da presentare alla competente sede INPS.

    Costanza Tagliamonte

    ARTICOLI CORRELATI

    Ultime notizie