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venerdì, 26 Aprile 2024
  • Autoriparazione: in Italia così è disciplinata

    La legge  numero 122 del 5 febbraio del 1992 ha disciplinato inizialmente le attività di autoriparazione in Italia. Successivamente il 5 gennaio 2013 tale norma ha avuto delle importanti modifiche con l’entrata in vigore della legge numero 224/2012 che ha accorpato le lavorazioni di meccanica/motoristica e di elettrauto in un’unica attività: meccatronica. Di conseguenza oggi l’attività di autoriparazione si ramifica e si struttura in: meccatronica, carrozzeria e gommista. Ma chi può svolgere questo lavoro in Italia? Quali i requisiti tecnici da assolvere? Proviamo, in questo articolo, a sintetizzare la normativa di settore, dando una risposta a questi quesiti che riguardano il mondo delle autofficine

    Chi rientra nell’attività di autoriparazione

    La norma è chiara da questo punto di vista. “Rientrano – si legge nel testo di legge –  tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore.. nonche’ l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi“. Sono escluse le attivita’ di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro aria, olio, olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento che, comunque, devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

     

    I requisiti tecnici per esercitare la professione di autoriparatore

    La normativa italiana ne indica 3 di carattere tecnico-professionali. Il primo: avere esercitato l’attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi 5 anni, come operaio qualificato per almeno 3 anni (periodo  ridotto ad 1 anno se l’interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività diverso da un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea). Secondo requisito previsto dalla legislazione nazionale: aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno 1 anno di esercizio dell’attivita’ di autoriparazione, in qualità di operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni. Terzo aspetto: aver conseguito, in materia tecnica attinente all’attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

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