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martedì, 19 Marzo 2024
  • Finanziaria 2007 – Le novità per l’auto

    Per comodità, abbiamo diviso le più importanti in quattro argomenti principali, con la premessa che le norme, sia quelle contenute nel disegno di legge (ddl) sia quelle, già in vigore, contenute nel decreto-legge (dl), per diventare legge dello Stato dovranno prima essere approvate dal Parlamento. E a giudicare dalle bellicose dichiarazioni di alcuni parlamentari della stessa maggioranza, c’è da presumere che le modifiche non mancheranno…

    IL BOLLO
    Superbollo per maxi Suv e grandi berline
    Dal 1° gennaio 2007 le “autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo di peso complessivo superiore a 2600 kg, con esclusione di quelli aventi un numero di posti uguale o maggiore a 8” pagheranno anno dopo anno una sovrattassa di 2 euro per ogni kW. (ddl)
    Scarica la lista dei modelli (pdf, 28 Kb) che a oggi dovrebbero pagare il “superbollo”. Attenzione: l’elenco nasce da un’elaborazione dei dati forniti dalle Case alla Banca Dati di “Quattroruote” e comprende modelli attualmente a listino; il dato relativo alla “massa massima ammessa” potrebbe non corrispondere a quello di omologazione, riportato sulla carta di circolazione (voce F2 nei “libretti” di ultimo tipo), che fa fede ai fini della determinazione dei modelli che effettivamente dovranno pagare il “superbollo”.

    Bollo più caro per le auto inquinanti
    Il disegno di legge introduce il principio della tassazione progressiva in funzione delle emissioni inquinanti. L’importo base di 2,58 euro/kW varrà esclusivamente per le vetture Euro 4; si sale a 2,70 euro/kW per le Euro 3, a 2,80 per le Euro 2, a 2,90 per le Euro 1 e a 3 euro per le non catalizzate (Euro 0). (ddl)

    Torna il superbollo per i vecchi diesel
    Le “autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo con alimentazione a gasolio” non catalizzati dovranno pagare, in aggiunta alla normale tassa automobilistica, una sovrattassa pari a 6,63 euro/kW. Attenzione: tale sovrattassa si cumula, ove ne ricorrano le condizioni, con quella prevista per le vetture di peso complessivo superiore a 2600 kg. (ddl)

    Esenzione del bollo per le auto nuove
    La norma si configura come una sorta di “minirottamazione”, visto che l’obiettivo è “incentivare la sostituzione di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come Euro 0 o Euro 1 con autovetture immatricolate come Euro 4 o Euro 5 (che ancora non esistono, ndr) che emettono meno di 140 grammi di CO2 al chilometro”. Sino al 31 dicembre 2007, chi acquisterà queste vetture non pagherà il bollo per 2 anni, che salgono a 3 nel caso di vetture di cilindrata inferiore agli 1.3 litri. Attenzione, però, perché questo incentivo non si applica a chi acquista vetture con peso complessivo superiore a 2600 kg, escluse quelle con un numero di posti uguale o superiore a 8. (dl)

    Autocarri tassati come autovetture
    Una misura tesa a disincentivare la trasformazione di autovetture in autocarro: la tassazione di “tutti i veicoli per i quali sia stato effettuato il cambio di destinazione dalla categoria M1 (autovetture) a quella N1 (autocarro)” sarà effettuata “in base alla potenza effettiva dei motori”. Insomma, tutti i veicoli trasformati in autocarro pagheranno lo stesso bollo che pagano le corrispondenti autovetture. (dl)

    Esenzione del bollo per veicoli a Gpl e metano a discrezione delle Regioni
    Il decreto-legge stabilisce che le Regioni possono esentare dal pagamento del bollo per 5 anni i veicoli immatricolati prima dell’entrata in vigore del decreto stesso appartenenti alle categorie internazionali M1 (autovetture) e N1 (autocarri) su cui viene installato un sistema di alimentazione a Gpl o metano collaudato successivamente alla data di entrata in vigore della legge. (dl)

    GLI INCENTIVI
    1000 euro per gli autocarri Euro 4
    Sino al 31 dicembre 2007, chi rottama un autocarro Euro 0 o 1 avrà un contributo di 1000 euro per acquistare un autocarro Euro 4 di portata inferiore a 3,5 tonnellate. Questo, però, solo a patto che il veicolo rottamato sia autocarro sin dalla prima immatricolazione: niente contributo, insomma, per chi ha trasformato un’autovettura in autocarro. (dl)

    1500 euro di contributo per le auto a metano
    Sino al 31 dicembre 2007, per l’acquisto di autovetture “omologate dal costruttore per la circolazione anche mediante l’alimentazione del motore con gas metano”, è concesso un contributo di 1500 euro, che sale a 2000 nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 g/km. Questo incentivo (che non riguarda i veicoli a Gpl o ibridi) non si applica a chi acquista vetture di peso complessivo superiore a 2600 kg, escluse quelle con un numero di posti uguale o superiore a 8. (dl)

    Incentivi alla trasformazione a Gpl e metano
    Per il triennio 2007-2009, il Governo mette a disposizione 100 milioni di euro l’anno per l’acquisto e la trasformazione di auto a Gpl e metano. La trasformazione riguarda le auto con meno di tre anni di vita e l’acquisto di auto nuove alimentate con questi carburanti. (dl)

    IL CODICE DELLA STRADA
    Il decreto-legge sulle “disposizioni urgenti di carattere finanziario” interviene anche sul Codice della strada, recependo interamente il testo iniziale del cosiddetto “decreto salva-punti”, varato dal Governo Berlusconi un anno fa, ma mai approvato dal Parlamento.

    Restituiti i punti ingiustamente tolti
    In tutti i casi di conducente non identificato in cui i punti sono stati tolti dalla patente del proprietario del veicolo (prima, cioè, della sentenza con cui la Corte costituzionale, il 24 gennaio 2005, aveva giudicato illegittima tale procedura) vengono “riattribuiti d’ufficio dall’organo di Polizia alle cui dipendenze opera(va) l’agente accertatore”. Attenzione: da questo provvedimento restano esclusi quelli che, a seguito di perdita totale del punteggio, cui abbia contribuito anche la decurtazione poi ritenuta “illegittima”, abbiano sostenuto l’esame di revisione della patente. Insomma: chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato… (dl)

    Più tempo per comunicare le generalità del conducente
    Sale da 30 a 60 giorni il termine entro il quale il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa una violazione senza contestazione immediata deve comunicare le generalità del trasgressore al comando di Polizia che ha accertato l’infrazione. (dl)

    Meno salata la multa per “omessa comunicazione”
    Scende da 357 a 250 euro la sanzione prevista per chi, in caso di violazione non contestata immediatamente, non adempie all’obbligo di comunicare le generalità del trasgressore. (dl)

    Articolo pubblicato sul sito www.quattroruote.it in data 02/10/06

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