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venerdì, 26 Aprile 2024
  • Il Jobs Act ed il voucher di ricollocamento

    Fra le tante novità inserite nei decreti attuativi approvati del Jobs Act, c’è anche il Contratto di Ricollocazione, un nuovo strumento a disposizione dei disoccupati per garantirsi validi servizi di ricerca di nuova occupazione.  In pratica, a disposizione del lavoratore che ha perso il posto c’è un voucher ricollocamento, di importo variabile a seconda dei diversi profili professionali e della relativa difficoltà di ricollocazione, che il lavoratore può spendere rivolgendosi a una struttura pubblica o privata per la ricerca di lavoro. Originariamente, il voucher ricollocamento era inserito nel decreto sul nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e riguardava solo i casi di licenziamento, mentre ora è stato spostato nel decreto sugli ammortizzatori sociali, e riguarda tutti i disoccupati.
     

     Contratto di Ricollocazione

    Come si vede, quindi, lo strumento è stato ampliato, anche andando incontro a richieste arrivate dalla Conferenza Stato Regioni. Il sistema dei voucher ricollocamento, ampiamente usato in diversi Paesi europei, in particolare in quelli nordeuropei con un mercato del lavoro orientato ai criteri della flexicurity (più che il singolo posto di lavoro, si difende il diritto al lavoro), in Italia è stato invece fino ad ora sperimentato in modo limitato, da alcune Regioni o relativamente a specifici casi. Con il Jobs Act, diventa invece attivabile in tutto il territorio nazionale (sempre attraverso le Regioni, che lo finanziano attingendo dal Fondo per le Politiche Attive del lavoro, istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge 147/2013). Il Contratto di Ricollocazione è regolamentato dall’articolo 17 del decreto sugli ammortizzatori sociali.

     

    Come richiedere il voucher

    Il lavoratore disoccupato deve innanzitutto rivolgersi a una struttura accreditata per la ricerca di lavoro ed effettuare la procedura di definizione del suo profilo di occupabilità. In pratica, in base alle esperienze, ai requisiti, titoli, e caratteristiche del lavoratore, viene stabilita la facilità, o difficoltà,  di trovargli una nuova occupazione.  In base a questo profilo personale di occupabilità, viene attribuita al disoccupato una “dote individuale di ricollocazione“, spendibile presso le strutture accreditate. Si tratta del voucher ricollocamento, il cui ammontare è proporzionato al profilo di occupabilità. A questo punto è il lavoratore a scegliere se rivolgersi a un centro per l’impiego o a un’altra struttura, che incasserà l’importo del voucher assegnato solo in caso di conclusione positiva del processo di ricollocazione (quindi, solo se il disoccupato trova lavoro).

     

    Requisiti

    Il Contratto di Ricollocazione prevede le seguente regole generali: il disoccupato ha diritto a un’assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato; deve rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato; partecipa alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

     

    Decadenza

    Il voucher ricollocamento decade nel caso in cui il disoccupato non partecipi alle iniziative di ricerca e riqualificazione sopra descritte, oppure se rifiuta senza giustificato motivo una congrua offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 181/2000, in seguito all’attività di accompagnamento attivo al lavoro. Infine, il voucher decade quando termina lo stato di disoccupazione. 

    Rubrica a cura di www.piueconomia.it

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