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venerdì, 17 Maggio 2024
  • La “Monti” e il mercato del ricambio originale ed equivalente

    Cominciamo quindi col vedere quali sono le definizioni di “pezzi di ricambio” (vedi slide).

    Nonostante il Regolamento, secondo la generale interpretazione, sia applicabile per il momento solo alle case costruttrici di autoveicoli e alla loro rete distributiva e di post-vendita, è chiaro come tutti gli operatori dell’Aftermarket indipendente ne vengano coinvolti.

    È tanto vero che è sufficiente soffermarsi sulla definizione dei “ricambi originali” (vedi slide) per desumere che quei produttori saranno sicuramente in grado di produrre anche quei pezzi di ricambio per i quali, a monte, non hanno partecipato con il costruttore dell’autoveicolo allo sviluppo di quel componente specifico. Ecco quindi che per lui si aprono nuove opportunità.

    Ma proseguiamo, soffermandoci sulla definizione di “pezzo di ricambio equivalente” (vedi slide).

    Come si dimostra la qualità dei pezzi originali e quella di qualità corrispondente?

    Riguardo agli originali, tramite rilascio di un certificato attestante la conformità dei pezzi agli standard e specifiche del costruttore.

    Riguardo ai ricambi di qualità corrispondente, tramite la certificazione di conformità del produttore. Tale certificazione deve essere resa nota dal produttore negli stessi modi di cui ai ricambi originali e deve essere resa disponibile in qualsiasi momento.

    In entrambi i casi è necessario che la relativa definizione sia certificata; poiché, in virtù dello stesso Regolamento, i costruttori di autoveicoli non possono ostacolare la propria organizzazione nell’ottenere parti di ricambio da fornitori terzi con le caratteristiche di cui sopra e poiché neppure l’utilizzatore finale non viene obbligatoriamente informato sul tipo di ricambio utilizzato, se originale o equivalente (al di là dei casi di garanzie o assistenza garantita o richiami), ecco che si può dedurre che la decisione di acquistare un ricambio originale piuttosto che di qualità equivalente spetterà più all’autoriparatore e al rapporto fiduciario esistente fra questo e il proprio cliente consumatore.

    Non vorrei però sottacere alcuni aspetti puramente tecnici che sono alla base di una seria distribuzione nel mercato indipendente.

    Tutti i costruttori di autoveicoli da anni si avvalgono in misura sempre maggiore dei cosiddetti componentisti, o addirittura sistemisti: sono quasi sempre grandi produttori di primo livello che, in base a un proprio know-how, hanno sviluppato, ingegnerizzato e prodotto con tecnologie avanzate quei componenti che il costruttore ha deliberatamente deciso di non verticalizzare al proprio interno. Il prodotto derivante è quindi di proprietà intellettuale mista, dove il costruttore stende i capitolati e sperimenta il veicolo nella sua totalità, mentre il componentista sviluppa al proprio interno il gruppo, ovvero il pezzo, ovvero il sistema di più gruppi in base alle proprie tecnologie e ricerche.

    Risulta pertanto molto delicato il confronto fra un pezzo originale e un pezzo di qualità equivalente, soprattutto se il produttore di un pezzo di ricambio non è al tempo stesso un fornitore del costruttore dell’autoveicolo.

    È necessario, secondo il mio parere, essere molto cauti nella certificazione, poiché si potrebbe incorrere – in qualunque momento e specialmente in presunzione di una difettosità – in situazioni di estrema pericolosità.

    Non dimentichiamo che in un autoveicolo sono ben definiti i componenti cosiddetti “di sicurezza” per citarne a caso alcuni esempi come i freni e le relative guarnizioni frenanti, gli sterzi, le tiranterie di guida e di sospensione ecc.: sono componenti cui è legata la vita degli occupanti di un autoveicolo.

    Chi potrà mai certificare, specialmente un ente esterno non in possesso né delle specifiche del costruttore né di quelle del componentista, che quel particolare pezzo è “di qualità equivalente” all’originale?

    Qualcuno potrebbe rispondere che la qualità del pezzo potrebbe anche superare quella originale, sia in tema di materiale utilizzato sia come processo produttivo. Bene, concordo. Ma come si concilia un prodotto di qualità superiore con le leggi di un mercato concorrenziale? È possibile che quel pezzo di qualità superiore o equivalente sia più economico di un pezzo prodotto in grandi volumi con tecnologie altrettanto avanzate?

    Queste sono perplessità che devono far riflettere sia gli operatori del settore sia il consumatore finale, tenendo conto che la finalità del Regolamento è sicuramente l’apertura del mercato alla libera concorrenza, ma anche la non rinuncia alla salvaguardia del valore del contenuto.

    Ecco quindi che sarà indispensabile una capillare informazione, partendo dal portare al livello del consumatore la nuova possibilità di ottenere pezzi di ricambio definiti “originali” e non, di qualità equivalente e non, di ottenere le certificazioni o di pretenderle sotto le forme consentite.

    Allo stesso modo si dovrà informare l’autoriparatore, sia esso organizzato indipendente, su cosa può e deve chiedere al proprio ricambista, anche in tema di informazioni tecniche sul prodotto. Si dovrà richiedere al grossista/ricambista una maggiore attenzione nelle fasi di scelta del fornitore e gli si dovrà chiedere partecipazione nella fase informativa degli autoriparatori in collaborazione con i distributori e importatori nazionali.

    Questi ultimi avranno ora il compito di garantire il corretto posizionamento dei loro prodotti evitando di dare definizioni fuorvianti e non conformi al regolamento di cui si parla.

    I costruttori di autoveicoli, infine, dovranno accettare la realtà di un cambiamento drastico delle loro politiche di vendita sul mercato del ricambio, ma al tempo stesso parteciperanno a una nuova opportunità di migliorare le loro performance sotto l’aspetto sia produttivo sia del servizio.

    Un’ultima riflessione: come per tutte le leggi e i regolamenti, occorrerà un certo tempo di digestione e applicazione corretta. Molte sono state le critiche e molte sono ancora le perplessità sull’effettiva efficacia del sistema. Solo un’applicazione puntuale delle nuove regole ci porterà alle verifiche opportune.

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