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mercoledì, 24 Aprile 2024
  • Niente IVA sulla vendita dei ricambi usati

    Le parti d’auto acquistate presso un privato da un’impresa di riciclaggio di automobili e rivendute come pezzi di ricambio, possono usufruire del regime del margine. E dunque non soggette al pagamento dell’IVA.  Lo stabilisce una recente sentenza emessa dell’Avvocato Generale Ue che si è pronunciata su una controversia riguardante un’impresa di riciclaggio di autoveicoli, la cui attività principale consiste nella rivendita di pezzi di ricambio prelevati da autovetture fuori uso, applicando in fase di fatturazione il regime del margine. Con decisione del 6 agosto 2010 l’amministrazione finanziaria danese negava alla ditta interessata il diritto di avvalersi del regime del margine, poiché i ricambi auto in questione non rientrerebbero nella nozione di beni d’occasione ai sensi della normativa vigente.

     

    Cosa sono i beni d’occasione

    “I beni d’occasione – si specifica nella sentenza – sono definiti come «i beni mobili materiali, suscettibili di reimpiego, nello stato originario o previa riparazione, diversi dagli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione e non costituiti da metalli preziosi o pietre preziose come definiti dagli Stati membri”. In merito alla vicenda, si è chiesto al Legislatore europeo se la nozione dei beni d’occasione “comprenda – si legge nel prosieguo della sentenza – le parti di automobili che, una volta asportate da un veicolo fuori uso acquistato presso privati da un’impresa di riciclaggio di automobili, siano rivendute come pezzi di ricambio, consentendo in tal modo al soggetto passivo-rivenditore di beneficiare del regime del margine”. Parere su cui si è espressa la Corte di Giustizia, annoverando i ricambi auto come beni d’occasione.

     

    Il regime del margine

    La sentenza della Corte di Giustizia Europea specifica, nella direttiva IVA, che il regime del margine si applica alle cessioni di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato effettuate da un soggetto passivo-rivenditore. Si tratta, in sostanza, di uno specifico regime che viene applicato a particolari categorie di contribuenti che solitamente operano nel commercio al dettaglio, all’ingrosso o in forma ambulante di beni mobili usati. Nel momento dell’acquisto, questi contribuenti non subiscono la rivalsa dell’imposta per cui devono sottostare a regole specifiche per determinare l’IVA dovuta. In pratica il bene è totalmente assoggettato all’IVA solo una volta (prima cessione) e nelle successive solo se risulta un margine positivo. La finalità è quella di evitare fenomeni di doppia o reiterata imposizione.

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