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mercoledì, 24 Aprile 2024
  • Ricambi auto: sì al commercio

    giuseppe conte, cura italiaSì al commercio di ricambi d’auto.

    Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Nel nuovo piano di restrizioni, estese su scala nazionale, vengono sospese tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle riportate e visibili a questo link a seguito delle ultime modifiche al Dpcm.

    Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020″ si legge sul sito del Governo. 

    Possono rimanere aperti chi fa manutenzione e riparazione di autoveicoli e chi opera nel commercio di parti ed accessori di autoveicoli e motocicli. Sarà utile rimanere in esercizio quando c’è poca mobilità veicolare sul territorio nazionale visto il severo e quanto mai giusto periodo di quaratena che il Paese sta vivendo? Di contro, gli attori del post-vendita rivestono un ruolo di pubblica utilità sociale, se si pensa alla manutenzione da fare al parco vetture delle strutture sanitarie e delle forze dell’ordine. Senza dimenticare, eventuali casi di emergenza che possono capitare ad un automobilista.

    Intanto ieri il Governo ha approvato un nuovo decreto che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente. Qui è possibile leggere le misure che rientrano nel nuovo decreto

    Il decreto Cura Italia 

    Il Governo ha licenziato il nuovo decreto “Cura Italia” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che mette in campo le prime azioni trasversali per aiutare il tessuto economico-sociale del Paese a rialzarsi dall’emergenza coronavirus diffusasi in tutta lo Stivale. “Il Governo – ha evidenziato il premier Giuseppe Conte –  è vicino a tutte le imprese, commercianti, liberi professionisti, ai giovani, alle famiglie per il bene più alto: la salute pubblica. Questo spirito ha animato il nuovo decreto legge per l’economia. Abbiamo messo in campo 25 miliardi di euro a beneficio del tessuto economico italiano. E’ una manovra economia poderosa. Con questo decreto forte e deciso nelle misure, oggi il Governo risponde presente”. Ecco di seguito gli interventi che possono maggiormente interessare la nostra filiera domestica:

    FISCO

    È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020

    ADEMPIMENTI FISCALI

    È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

    SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

    Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

    AMMORTIZZATORI SOCIALI

    È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di: – Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario; – Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà.

    INDENNITA’ PROFESSIONISTI

    E’ riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo va ad una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli;

    FONDO PRIMA CASA – FONDO GASPARRINI

    Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

    LAVORO AGILE

    Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile; • I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilitativo chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa. • il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

    CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

    A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

    PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

    Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

    SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI

    Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

    MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI

    Le PMI potranno avvalersi di misure di sostegno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati: • a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; • b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; • c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

    FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI

    Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso.

     

    SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE

    In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’esposizione assunta.

     

     

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