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venerdì, 26 Aprile 2024
  • La multa non firmata va pagata lo stesso?

    La multa non firmata va pagata lo stesso?Arriva una  multa non firmata: cosa fare?

    I verbali delle contravvenzioni sono uno degli spauracchi dell’automobilista ma in certi casi anche una multa non firmata può essere valida e a prova di ricorso: va pagata senza dubbio. Sappiamo bene infatti che sono ormai passati i tempi nei quali ogni atto, per essere valido, doveva essere firmato in prima persona da un pubblico ufficiale o da un funzionario. È da tempo che i sistemi meccanizzati e informatici hanno ‘smaterializzato’ la firma, che può essere digitale o virtuale. Molti quindi si chiedono, di fronte a un verbale arrivato per posta senza una sottoscrizione manoscritta, se quella multa non firmata va comunque pagata. Si potrebbe pensare a un atto incompleto ma il sito La legge per tutti ci informa che una multa non firmata può essere perfettamente regolare. Sarebbe quindi inutile fare ricorso e opporsi, si rischierebbe di avere torto come quando si guida senza patente invocando uno stato di necessità non verificabile.

     

    Quando una multa non firmata è valida?

    In effetti nella maggior parte dei casi la firma autografa degli agenti che hanno accertato l’infrazione non è necessaria perché se il rilevamento della violazione avviene a distanza allora la multa è comunque valida. Le multe per infrazione stradale possono essere contestata immediatamente a chi ha commesso l’infrazione, nel qual caso accertatori redigono immediatamente un verbale e lo consegnano subito al trasgressore: in questo caso la loro firma è necessaria. Se il verbale viene notificato a distanza di tempo, perché non è stato possibile fermare e raggiungere sul momento chi era alla guida, allora la firma non è necessaria. Il Codice della Strada, che occorre conoscere anche dovendo sostenere l’esame per la patente con le nuove regole, dispone che: “la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta“.

     

    Multa non firmata, una prassi

    Quindi la contestazione immediata sarebbe da preferirsi, con quella differita a essere l’eccezione. Tuttavia i casi di contestazione non contestuale della violazione sono frequentissimi perché nella maggior parte delle situazioni non è possibile fermare il veicolo immediatamente senza mettere a repentaglio la sicurezza stradale: si pensi al rilevamento degli eccessi di velocità mediante gli autovelox o tutor. Tutte queste contingenze implicano che il verbale venga compilato presso gli uffici dell’organo accertatore e successivamente notificato al recapito del trasgressore. Le cose che devono essere tassativamente presenti nel verbale sono una descrizione delle violazione, giorno, ora e luogo nei quali la violazione è avvenuta, generalità e residenza del trasgressore (o del proprietario del veicolo, tipo del veicolo e la targa. Se la contestazione è immediata vanno riportati anche gli estremi della patente del conducente e le eventuali sue dichiarazioni. La giurisprudenza è orientata da tempo sul ritenere che la firma autografa non sia necessaria se sostituita dall‘indicazione a stampa sul verbale, del nome del pubblico ufficiale accertatore (o della sua matricola) e del corpo di appartenenza: Carabinieri, Polizia locale e così via. La firma autografa non è quindi obbligatoria e una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che “la firma manuale è è validamente sostituita dall’indicazione della fonte e del responsabile dell’immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione del verbale“: quindi anche le multe non firmate possono essere valide e vanno pagate.

    Nicodemo Angì

     

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