21.8 C
Napoli
venerdì, 29 Marzo 2024
  • Circolazione stradale: in vigore il 1° aprile l’obbligo di giubbetti o bretelle

    Circolazione stradale: in vigore il 1° aprile l’obbligo di giubbetti o bretelle retro-riflettenti, che dovranno avere il marchio CE, per posizionare il triangolo durante la sosta d’emergenza

    E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2004 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell’articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiunto dall’articolo 3, comma 9, decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, come sostituito dalla relativa legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214; in pratica si presumono conformi i giubbotti e le bretelle muniti del marchio CE.

    Come previsto dal citato comma 4-ter in tutti i casi in cui è necessario posizionare il cosiddetto “triangolo” («durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo») devono essere utilizzati un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità muniti del marchio CE; in caso di sosta forzata è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza aver indossatto giubbotto o bretelle anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta.

    Non sussiste dunque l’obbligo di tenere in auto i citati dispositivi ad altra visibilità, ma solo quello di indossarli nei casi indicati, a pena della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. A causa del rinvio disposto dal primo comma dell’articolo 5, decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 il divieto, che avrebbe dovuto andare in vigore dal 1° gennaio, sarà invece vigente dal 1° aprile prossimo.

    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

    Decreto 30 dicembre 2003

    Caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità che devono essere indossati dai conducenti dei veicoli, immatricolati in Italia, ai sensi dell’articolo 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

    Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

    Visto l’art. 3, comma 9, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 241;

    Visto l’art. 162, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che i veicoli fermi sulla carreggiata devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo;

    Visto l’art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che stabilisce che nei casi indicati al comma 1 e’ fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato un giubbotto o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità le cui caratteristiche sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

    Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni nazionali degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;

    Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale;

    Vista la norma di unificazione UNI EN 471:1995 relativa agli indumenti di segnalazione ad alta visibilità; Ritenuto di dover assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità al pari degli altri soggetti professionali che operano lungo le strade;

    Espletata la procedura d’informazione in materia di norme e regolamentazioni tecniche prevista dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata ed integrata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE;

    Adotta il seguente decreto:

    Articolo 1

    1.1. I giubbotti e le bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità di cui all’art. 162, comma 4-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relativo ai dispositivi di protezione individuale.

    1.2. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, i giubbotti e le bretelle muniti del marchio CE per i quali il fabbricante, o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario, sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di conformità CE, l’attestato di conformità, valutata mediante l’esame per la certificazione CE, con il quale un organismo di controllo autorizzato certifica che un modello di dispositivo di protezione individuale è fabbricato in conformità alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate.

    Per gli indumenti ad alta visibilità la norma armonizzata di riferimento è la norma UNI EN 471, che traspone l’ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

    Qualora il fabbricante non applichi od applichi parzialmente la norma armonizzata, valgono le prescrizioni di cui all’art. 7, commi 6 e 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10.

    Articolo 2

    2.1. Al fine di assicurare un appropriato livello di protezione per gli utilizzatori, i giubbotti e le bretelle ad alta visibilità devono essere realizzati con materiali conformi alle prescrizioni fotometriche applicabili ai materiali di classe 2, definite nella sezione 6.1 della norma armonizzata UNI EN 471, che traspone l’ultima versione della norma armonizzata, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, o equivalenti.

    Riportiamo di seguito il testo aggiornato dell’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), citato dalla nuova norma e dove sono descritti i casi in cui è necessario posizionare “il segnale mobile”, vale a dire il cosiddetto “triangolo”.

    Nuovo codice della strada – Articolo 162. Segnalazione di veicolo fermo.

    1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’art. 152, fuori dei centri abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento.

    2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare, rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne consenta l’appoggio sul piano stradale in posizione pressoché verticale in modo da garantirne la visibilità.

    3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell’approvazione.

    4. Qualora il veicolo non sia dotato dell’apposito segnale mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo a presegnalare efficacemente l’ostacolo.

    4-bis. Nei casi indicati al comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi.

    4-ter. A decorrere dal 1° aprile 2004, nei casi indicati al comma 1 è fatto divieto al conducente di scendere dal veicolo e circolare sulla strada senza avere indossato giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza o sulle piazzole di sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono stabilite le caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle.

    5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55.

    ARTICOLI CORRELATI

    Ultime notizie