Il bollo auto di un’auto rottamata va pagato?
Partiamo dal presupposto che il bollo auto va calcolato sull’intero anno di possesso di una vettura e dunque, non è frazionabile per periodi inferiori (mesi o giorni).
Se ad esempio un veicolo è stato immatricolato il 15 dicembre, il bollo auto, vista la “tolleranza del pagamento”, va pagato entro il 15 gennaio.
Se si rottama il veicolo entro quella data, il pagamento del bollo auto non è dovuto.
Per evitare di pagare il bollo, occorre che il veicolo sia rottamato o demolito mentre si è ancora nei termini utili per il pagamento della tassa automobilistica annuale. È prevista l’esenzione anche dal futuro pagamento del bollo auto, se la vettura è stata consegnata, sempre entro i termini utili per effettuare il pagamento annuale, al demolitore autorizzato ed è stata completata la procedura di rottamazione.
L’annotazione al Pra dell’avvenuta rottamazione del veicolo comporta l’esenzione dal pagamento del bollo.
Dopo aver consegnato il veicolo con i documenti di circolazione e certificato di proprietà a un centro di demolizione autorizzato o a un concessionario, il passo successivo per rottamare un’auto è quello della richiesta di cancellazione del veicolo dal Pra.
Il certificato di rottamazione è utile in caso in caso di future richieste di pagamento da parte della Regione o di cartelle esattoriali notificate dall’Agente di Riscossione, perché comporta la totale esenzione dal pagamento del bollo.
In ogni caso, si prescrive dopo 3 anni a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento dell’imposta dovuta.
Ad esempio, se il bollo auto scadeva entro maggio 2024, la prescrizione decorre dal 1° gennaio 2025.
La prescrizione si interrompe nel caso sopraggiunga una richiesta di pagamento prima della scadenza del triennio.