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giovedì, 28 Marzo 2024
  • Più tutela per i lavoratori autonomi

    Il Consiglio dei ministri ha approvato il Ddl sul lavoro autonomo, con un primo pacchetto di tutele per oltre due milioni di partite Iva e professionisti, compresi i collaboratori coordinati e continuativi, che disciplina anche il lavoro agile, insieme ad un secondo Ddl delega sulla povertà. I due provvedimenti viaggeranno in Parlamento come collegati alla legge di Stabilità, per accelerare l’approvazione. Tra le cose previste: deducibilità al 100 per cento delle spese per formazione e aggiornamento professionale entro i 10mila euro. Indennità di maternità che si potrà percepire anche continuando a lavorare. Congedi parentali di 6 mesi fino ai 3  anni di vita del bambino. Sospensione del rapporto di lavoro (fino a 150 giorni) anche in caso di malattia e infortunio. Sul fronte del lavoro autonomo, in primo luogo si sancisce lo “stop ai contratti capestro”, ha spiegato al termine della riunione di Governo il ministro del lavoro, Giuliano Poletti. Il Ddl, infatti, prevede l’espressa nullità delle clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente (o recedere senza preavviso) dal contratto e di quelle che fissano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura. Il provvedimento disciplina poi il delicato tema delle invenzioni del lavoratore autonomo. In caso di apporti originali o di vere e proprie invenzioni fatte in esecuzione o in adempimento del contratto, si stabilisce che i relativi diritti di utilizzo economico spettino al professionista, e non al committente, che al più ne può trarre un vantaggio. Si interviene anche sulle spese per la formazione introducendo l’integrale deducibilità degli esborsi, nei limiti di 10mila euro l’anno, sostenuti per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale (è escluso l’ incentivo fiscale per le spese di viaggio e soggiorno). Deducibilità sempre al 100 per cento, ma nei limiti di 5mila euro, anche per le spese per i servizi per il lavoro. Si potranno dedurre anche le spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

    Rubrica a cura di www.piueconomia.com

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