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venerdì, 29 Marzo 2024
  • Le nuove agevolazioni delle Legge di Stabilità

    La Legge di Stabilità 2015 abroga gli incentivi per apprendisti e disoccupati di lunga durata. Si tratta delle assunzioni agevolate in caso di stipula di contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati di lunga durata o sospesi dal lavoro e beneficiari di Cigs e dell’incentivo per la stabilizzazione degli apprendisti ai quali le imprese dovranno dire addio una volta che il disegno di Legge Stabilità 2015, che anticipa il Jobs Act e modifica le agevolazioni sul lavoro, verrà approvato definitivamente. La Legge di Stabilità da una parte introduce nuove assunzioni agevolate, con uno sgravio triennale per le assunzioni effettuate nel 2015, dall’altra prevederà una rimodulazione degli sgravi contributivi già previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato. L’articolo 1 comma 4 del disegno di legge delega sul Jobs Act affida infatti al Governo anche la razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti.
     

     Nuove assunzioni agevolate

    L’articolo 12, comma 1, della Legge di Stabilità 2015 prevede uno sgravio triennale (36 mesi) dei contributi per i datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo e del lavoro domestico, relativamente alle sole assunzioni effettuate nel 2015 a beneficio di soggetti che risultino inoccupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro. L’inoccupabilità dovrà essere verificata anche considerando società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Le assunzioni dovranno avvenire esclusivamente con contratto a tempo indeterminato, quindi niente incentivi per i contratti di apprendistato, e gli sgravi riguardano esclusivamente i contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. Il limite annuo è fissato inoltre a 8.060 euro, secondo l’ultima bozza del Ddl. L’incentivo potrà essere fruito una sola volta per ciascun lavoratore, ovvero se un soggetto è già stato assunto con lo sgravio, nel caso in cui un datore di lavoro lo voglia riassumere non potrà usufruire dell’agevolazione neanche nel caso in cui il lavoratore sia sta licenziato per non aver superato il periodo di prova. Lo sgravio contributivo non potrà inoltre essere cumulato con altre agevolazioni, esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

    Rubrica a cura di www.piueconomia.it

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