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martedì, 23 Aprile 2024
  • Investire al Sud da ora è più facile

    Più facile e fiscalmente conveniente investire al Sud. Arriva, infatti, una doppia spinta fiscale. I maxiammortamenti al 140 per cento sono compatibili con il credito d’ imposta per le aree svantaggiate, previsto sempre dall’ ultima legge di Stabilità (legge 208/2015). Nessuna cumulabilità, invece, con la Sabatini che si configura come un aiuto di Stato. Con il maxiammortamento è stato introdotto un meccanismo di agevolazione che consente alle imprese (e ai professionisti, però esclusi dal bonus) di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali del 40 per cento, al fine della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. L’incentivo spetta a fronte degli investimenti materiali effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusione di fabbricati e costruzioni, beni il cui coefficiente di ammortamento è inferiore al 6,5 per cento (Dm 31 dicembre 1988) e alcune specifiche categorie elencate nell’ allegato alla legge (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali, dagli stabilimenti balneari e termali e per la produzione e distribuzione di gas naturale, il materiale rotabile, ferroviario e tranviario e gli aerei completi di equipaggiamento). È evidente che l’ambito oggettivo di applicazione del bonus investimenti (che premia le “operazioni” effettuate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019) e del maxiammortamento è sovrapponibile, dal momento che i beni materiali agevolabili si concretizzano (nell’ uno e nell’ altro caso) in impianti, macchinari e attrezzature, anche se con riferimento alle sole acquisizioni effettuate nel corso del 2016. Al momento non esiste alcuna precisazione né di norma né di prassi che ostacoli la possibilità di beneficiare, a fronte degli stessi investimenti, di entrambi gli incentivi. La norma istitutiva del credito di imposta specifica chiaramente che il bonus non può essere in nessun caso cumulato con altri aiuti di Stato, anche se rientranti nel regime de minimis, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Nulla sembrerebbe, pertanto, escludere la possibilità di fruire contemporaneamente di una misura che non è qualificabile come aiuto di Stato.

                                                                                                        Rubrica a cura di www.piueconomia.com

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