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venerdì, 29 Marzo 2024
  • Inps: Indennità di disoccupazione ai collaboratori coordinati e continuativi

    Via libera al meccanismo per poter ottenere la nuova indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori collaboratori, denominata "DIS-COLL". Con la circolare numero 83, pubblicata il 27 aprile, l'Inps chiarisce le modalità e i tempi per poterla chiedere e ottenere. La circolare fa riferimento al Decreto legislativo n. 22/2015 – che dispone il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. E, in particolare, all’articolo 15 che istituisce la disciplina della nuova indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL per gli eventi di cessazione dal lavoro verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015.  La misura è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La circolare, inoltre, precisa che, per gestire le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2015 alla data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione della circolare: in questo caso l’ultimo giorno utile per la presentazione è il 4 luglio 2015 (68 giorni a partire dal 27 aprile). Si comunica infine che il servizio per la presentazione telematica della domanda di “DIS-COLL” sarà messo in linea l’11 maggio 2015. Fino a questa data l’Istituto accetterà le domande, provenienti da parte del cittadino o degli Enti di Patronato, in forma cartacea. Gli interessati potranno scaricare l’apposito modulo disponibile sul sito www.inps.itnella sezione “Moduli” – “Prestazioni a sostegno del reddito”. E  presentarlo direttamente, o per il tramite di un Ente di Patronato, alla propria Sede Inps oppure inviarlo tramite pec indirizzata alla struttura Inps territoriale competente.

     

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