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giovedì, 25 Aprile 2024
  • Omicidio stradale: da oggi rischiano anche i produttori d’auto

    Lo scorso 2 marzo il reato di omicidio stradale è divenuto legge in Italia. Va però ricordato che le cause che generano, purtroppo, vittime sulle strade non sono solo imputabili all’eccessivo tasso alcolemico, all’uso di sostanze stupefacenti, all’eccessiva velocità o alla disattenzione del conducente. Vanno anche annoverati gap strutturali che interessano le arterie: buche, vie sconnesse, segnaletica insufficiente o errata. Ed anche difetti insiti nell’auto che si guida: come ad esempio il sistema frenante non perfettamente funzionale. Ora con il reato di omicidio stradale e con una nuova circolare di coordinamento del codice stradale emanata dal ministero dell’Interno, anche queste cause (alla base dei sinistri e prima difficilmente indentificabili nelle responsanbilità) possono essere punite. Ad evidenziare la novità è Il Fatto Quotidiano che illustra i punti principali di questa circolare inoltrata agli organi competenti (Prefetture, Questure,Carabinieri, Polizia, Finanza). “La fattispecie generica di omicidio colposo – si legge nell’articolo a firma di Daniele Martiniè quella commessa con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane la reclusione da due a sette anni… Il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade… anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del codice della strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli. E sui poteri e mansioni degli Enti proprietari delle strade fa chiarezza la circolare del ministero, collegandosi all’articolo 14 del codice della strada articolo che in proposisto spiega: “Gli enti proprietari – si legge sempre nel prosieguo dell’articolo pubblicato da Il Fatto Quotidiano –   allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi b) al controllo tecnico della efficienza delle strade e relative pertinenze c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. L’altro punto riguarda, invece, gli eventuali difetti di fabbricazione che potrebbe nascondere un’auto, inficiando la sicurezza mentre si guida. 

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