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venerdì, 29 Marzo 2024
  • Privacy, dal Garante nuove regole per la videosorveglianza

    Si’ all’installazione di videocamere, ma solo quando non possano essere utilizzati dati anonimi per perseguire gli scopi di sicurezza prefissati. E’ il principio generale alla base delle nuove regole per l’installazione di telecamere emanate dall’Autorita’ garante (Stefano Rodota’, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan). Dopo aver rilevato che “la tutela dei diritti si concilia con una efficace azione di sicurezza e prevenzione”, il garante sottolinea che “la proliferazione di questi sistemi rischia di rendere meno efficace la tutela della sicurezza dei cittadini” e ricorda che “numerosi sono stati i reclami e le segnalazioni al garante che lamentano un utilizzo crescente e non conforme alla legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a persone identificabili”. La presentazione delle nuove regole, che vanno a integrare le linee guida del novembre 2000 sulla stessa materia, giunge a poche ore dalla denuncia, da parte del sindacato Fim-Cisl, dell’aumento vertiginoso di casi di controllo dei dipendenti da parte delle aziende, in contrasto con le norme sulla privacy.

    “Il diritto alla protezione dei dati personali – rileva Rodotà- non pregiudica l’ adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l’accertamento degli illeciti”. L’ installazione di sistemi di videosorveglianza, e’ il richiamo del garante, non deve pero’ violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al recente codice in materia di dati personali.

    Principi generali per soggetti pubblici e privati:
    – i sistemi di videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi;
    – la raccolta e l’ uso delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceita’: cioe’, per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere a obblighi di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse; – prima di installare un impianto di videosorveglianza occorre valutare se la sua utilizzazione sia realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. In sostanza, quando altre misure siano insufficienti o inattuabili;
    – i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei dati;
    – in caso di registrazione, il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a poche ore o al massimo 24 ore;
    – chi installa telecamere deve perseguire finalita’ determinate e di propria pertinenza. Invece da parte di amministrazioni comunali vengono indicate indebitamente come scopo della sorveglianza finalita’ di sicurezza pubblica, prevenzione e accertamento dei reati che competono invece solo a organi giudiziari o a forze armate o di polizia;
    – quando si intende installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle immagini con altri particolari è obbligatorio sottoporli alla verifica del garante;
    – va valutata, inoltre, una serie di aspetti: se sia realmente necessario raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione e la tipologia delle apparecchiature (fisse o mobili);
    – va limitata rigorosamente la creazione di banche dati quando è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso a uno sportello ecc.);
    – non risulta comunque giustificata, sottolinea il garante, un’ attivita’ di rilevazione a fini promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line;

    Specifici settori
    – divieto assoluto di controllo a distanza dei lavoratori rispettando le garanzie previste in materia di lavoro, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all’attivita’ lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, Luoghi ricreativi);
    – negli ospedali e nei luoghi di cura e’ ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione). Potranno accedere alle immagini solo il personale autorizzato e i familiari dei ricoverati;
    – nelle scuole l’ installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando strettamente indispensabile (es.atti vandalici) e solo negli orari di chiusura;

    Soggetti pubblici
    – un soggetto pubblico puo’ effettuare attivita’ di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali. Non e’ quindi lecita una capillare videosorveglianza di intere aree cittadine;
    – sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere su alcuni mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi di culto e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare sacchetti dell’ immondizia etc.

    Soggetti privati
    – si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc.
    – le riprese di aree condominiali da parte di piu’ proprietari o condomini, da studi professionali, societa’ ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare da concrete situazioni di pericolo la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L’installazione da parte di singoli condomini richiede comunque l’adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini ecc. I videocitofoni sono ammessi per finalita’ identificative dei visitatori.

    Art. pubblicato su rai.it il 13.12.2004

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