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venerdì, 19 Aprile 2024
  • Più semplici le procedure per le multe, invariate quelle per i ricorsi

    Il quadro di riferimento
    Per comprendere le novità entrate in vigore in maniera così dirompente alla data del 30 giugno 2003, occorre ricostruire il quadro legislativo di riferimento. Il dlgs 15 gennaio 2002 n. 9 di riforma parziale del codice (disciplinante, tra l’altro, la patente a punti), doveva entrare in vigore il 1° gennaio 2003. Il governo ha quindi provveduto ad anticipare, con il decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, l’entrata in vigore di alcune delle novità previste. Il dl n. 121/2002 è stato quindi convertito, con leggere modifiche, nella legge 1 agosto 2002, n. 168. Il successivo decreto legge 25 ottobre 2002 n. 236 ha poi prorogato al 30 giugno 2003 l’entrata in vigore delle restanti novità introdotte dal decreto legislativo n. 9. In concomitanza con l’entrata a regime di questo provvedimento l’esecutivo ha infine emanato il dl 27 giugno 2003, n. 151, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003. Il decreto modifica in extremis sia alcuni degli articoli del codice della strada già riformati dal dlgs n. 9/2002 sia molti altri articoli mai novellati dall’epoca dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada. Le novità della riforma riguardano, in particolare, la sicurezza delle infrastrutture (art. 13 Cds), l’efficienza dei veicoli (artt. 72, 151, 152, 153 Cds), la capacità alla guida e le caratteristiche psico-fisiche dei conducenti (artt. 125, 174, 178, 179, 186, 187 Cds), la messa a regime della patente a punti (art. 126-bis Cds), la semplificazione di alcuni procedimenti (artt. 119, 129, 130, 134, 193, 201, 207 Cds), la sicurezza passiva degli utenti (artt. 170, 171, 172 Cds) nonché l’inasprimento di alcune misure repressive (artt. 143, 145, 146, 148, 157, 173, 191).

    Le novità
    Oltre alle modifiche ampiamente pubblicizzate in materia di aggravamento delle sanzioni e di patente a punti, il decreto ha anche introdotto opportune migliorie come l’eliminazione della sanzione accessoria del fermo del veicolo conseguente all’accertamento della guida con patente scaduta di validità. Interessanti anche la previsione dell’obbligo dello spegnimento del motore del veicolo in caso di sosta (art. 157) e la necessità di dotare il soggetto che opera su strada, per avaria del veicolo, in orario notturno con qualsiasi dispositivo riflettente o luminoso (e non più con uno specifico giubbotto rifrangente). Molto importanti, infine, le novità introdotte con il nuovo art. 201/1-bis in materia di contestazione immediata delle infrazioni. Sono stati infatti disciplinati in modo organico i casi in cui è consentita la discussa notificazione successiva del verbale di contestazione; sono ora ampliate notevolmente le possibilità di effettuare attività di accertamento senza dover procedere alla contestazione immediata dell’infrazione. La lettera e), in particolare, liberalizza (di fatto) l’utilizzazione degli autovelox in deroga al principio della contestazione immediata mentre la successiva lettera f) rende possibile l’installazione e l’utilizzo, anche nei centri abitati, delle postazioni fisse di rilevamento remoto delle infrazioni. In realtà, è evidente un difetto di coordinamento tra il dispositivo introdotto con la riforma e quanto contenuto nel testo del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, specificamente richiamato dalla norma. Rilevante per l’attività operativa degli operatori di polizia stradale infine è anche la lettera d) del medesimo art. 201/1-bis Cds. Con l’introduzione di questa lettera cessa infatti l’obbligo di dover procedere alla contestazione immediata delle violazioni in materia di sosta nel caso di presentazione tardiva del conducente del veicolo sanzionato. Tra le cause legittime di mancata contestazione è infatti ora previsto (dallo stesso codice, non più dal regolamento), il caso di accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. Pertanto, non sarà più obbligatorio per l’agente procedere alla contestazione dell’infrazione in materia di sosta a seguito dell’arrivo del conducente sucessivamente alla redazione della classica contravvenzione. In pratica, mentre prima il vigile era obbligato a contestare la violazione all’arrivo del conducente, anche se aveva già redatto la multa apponendola sul parabrezza, ora con la compilazione del preavviso di sosta si perfeziona l’accertamento e pertanto l’agente non è più obbligato a procedere alla successiva contestazione dell’infrazione. (riproduzione riservata).

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    Fonte: ItaliaOggi
    Numero 157, pag. 37 del 4/7/2003
    di Stefano Manzelli

    Multe, ricorsi entro due mesi
    Stesso termine per impugnare al prefetto o al gdp.

    Sessanta giorni per ricorrere al giudice di pace contro le multe. Il termine per impugnare in sede giurisdizionale, non specificato dal codice della strada, è equiparato a quello per presentare il ricorso al prefetto. Il responsabile per un’infrazione del codice della strada può scegliere se impugnare davanti all’autorità amministrativa o a quella giudiziaria e ha lo stesso tempo sia in un caso sia nell’altro. Nonostante le incertezze derivanti dall’assenza di disposizione esplicita l’alternativa (30 o 60 giorni) è stata risolta nel secondo senso dalla Corte di cassazione, sezione I civile, con la sentenza n. 7398 depositata il 14 maggio 2003. Può dirsi ormai avviato a consolidamento il principio del termine di 60 giorni, tutto ricostruito nelle sentenze dei giudici civili. Ma vediamo gli argomenti su cui poggia la motivazione della sentenza della Cassazione. Peraltro va ricordato che finché pende il termine per fare il ricorso non si può procedere alla decurtazione dei punti, prevista dalle recenti disposizioni sulla patente a punti.
    Nel caso che ha dato origine alla pronuncia della Cassazione (per la cronaca una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox), il comune ha sostenuto che il giudice di pace non doveva prendere in esame il ricorso, perché presentato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale. L’amministrazione, in mancanza di norma espressa, ha ritenuto di dover applicare il termine di 30 giorni previsto dalla legge 689/1981 per l’opposizione contro le ordinanze con cui si ingiungono sanzioni amministrative. La Cassazione è stata, però, di diverso avviso. La Corte di cassazione ha, per il vero, cominciato con il riconoscere che è controversa l’individuazione del termine entro il quale l’opposizione contro il verbale di accertamento dell’illecito deve essere proposta. Secondo una parte della giurisprudenza, il termine è quello di 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento: il termine è testualmente previsto dall’articolo 22 della legge n. 689 del 1981. Altro filone giurisprudenziale, tuttavia, sottolinea che l’atto di opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve essere depositato, a pena d’inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa.Con la sentenza in esame la Cassazione afferma di preferire il secondo orientamento, più favorevole al cittadino. Il primo (quello dei 30 giorni), pur fugacemente previsto dal decreto legge 17 maggio 1996, n. 270, poi non convertito in legge, secondo la Cassazione, crea problemi di raccordo sia con il termine per il ricorso amministrativo, che può essere proposto entro 60 giorni, sia con il termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta (sempre 60 giorni dall’articolo 202 del codice della strada). In sostanza, secondo la Cassazione è incoerente prevedere un termine più breve per ricorrere avanti al giudice, contro un termine più lungo per ricorrere al prefetto in via amministrativa o contro il termine altrettanto più lungo per decidere di pagare estinguendo la propria obbligazione. La Cassazione, infatti, sostiene la coerenza di una ricostruzione dell’istituto in virtù della quale entro l’unico termine di 60 giorni dalla contestazione il trasgressore può optare o per il pagamento in misura ridotta della sanzione o per il ricorso al prefetto o per l’opposizione davanti all’autorità giudiziaria. Beninteso, qualora entro tale termine l’interessato non si sia avvalso di alcuna delle indicate facoltà, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 17 della legge 29 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento, secondo quanto espressamente prevede al terzo comma lo stesso articolo 203 del codice della strada. Il termine per ricorrere e l’indicazione dell’autorità alla quale presentare il ricorso devono obbligatoriamente essere inseriti nel contesto del verbale: in caso di indicazione omessa o di indicazione erronea, il cittadino, nell’ipotesi di maturata decadenza, può chiedere di essere rimesso in termini per ricorrere, invocando la sua buona fede e l’induzione in errore da parte delle non corrette indicazioni dell’amministrazione. (riproduzione riservata)

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