Il limite per il trasferimento di denaro contante passa da 12.500 euro a 5.000 euro. Trasferimenti di importi pari o superiori a 5.000 euro, dunque, potranno essere disposti solo tramite bonifici bancari o postali oppure attraverso assegni bancari/circolari non trasferibili.
Importantissime sono le novità circa gli assegni bancari e postali.
Anzitutto, i nuovi carnet di assegni bancari e postali nonché gli assegni circolari, anche se di importo inferiore a 5.000 euro, saranno rilasciati al cliente con la clausola di non trasferibilità. Su richiesta scritta del cliente, è comunque possibile l’emissione di assegni trasferibili di importo inferiore a 5.000 euro previo pagamento di un’imposta di bollo pari ad 1,50 euro per assegno.
Inoltre, gli assegni bancari e postali emessi all’ ordine del traente («a me stesso», «a me medesimo», «a m.m.» e consimili) potranno esclusivamente essere girati ad una banca o alle Poste per l’incasso. In altre parole, non potranno circolare «al portatore» e dunque essere girati ad un soggetto diverso dal traente.
Infine, gli assegni trasferibili dovranno essere girati con la cosiddetta «girata piena»: il beneficiario dovrà apporre sul retro dell’assegno la propria firma, preceduta dal nome o dalla ragione sociale del nuovo prenditore (ad esempio: Mario Rossi vuole girare a Luigi Bianchi un assegno bancario trasferibile di cui è beneficiario; per fare ciò, sul retro deve scrivere «Per me pagate a Luigi Bianchi» e far seguire tale girata dalla propria firma). Ciascuna girata, inoltre, deve riportare anche il codice fiscale del girante.
Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal Decreto comporta una sanzione pecuniaria di importo compreso tra l’1 e il 40% dell’importo trasferito.