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martedì, 19 Marzo 2024
  • Lotta al riciclaggio di denaro sporco e alla criminalità economica

    Il limite per il trasferimento di denaro contante passa da 12.500 euro a 5.000 euro. Trasferimenti di importi pari o superiori a 5.000 euro, dunque, potranno essere disposti solo tramite bonifici bancari o postali oppure attraverso assegni bancari/circolari non trasferibili.


    Importantissime sono le novità circa gli assegni bancari e postali.
    Anzitutto,
    i nuovi carnet di assegni bancari e postali nonché gli assegni circolari, anche se di im­porto inferiore a 5.000 euro, saranno rilasciati al cliente con la clausola di non trasferibilità. Su richie­sta scritta del cliente, è comunque possibile l’emissio­ne di assegni trasferibili di importo inferiore a 5.000 euro previo pagamento di un’imposta di bollo pari ad 1,50 euro per assegno.


    Inoltre, gli assegni bancari e postali emessi al­l’ ordine del traente («a me stesso», «a me medesimo», «a m.m.» e consimili) potranno esclusivamente essere girati ad una banca o alle Poste per l’incasso. In altre parole, non potranno circolare «al portatore» e dunque essere girati ad un soggetto diverso dal traente.


    Infine, gli assegni trasferibili dovranno essere girati con la cosiddetta «girata piena»: il beneficiario dovrà apporre sul retro dell’assegno la propria firma, preceduta dal nome o dalla ragione sociale del nuovo prenditore (ad esempio: Mario Rossi vuole girare a Luigi Bianchi un assegno bancario trasferibile di cui è beneficiario; per fare ciò, sul retro deve scrivere «Per me pagate a Luigi Bianchi» e far seguire tale girata dal­la propria firma). Ciascuna girata, inoltre, deve riporta­re anche il codice fiscale del girante.


    Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal De­creto comporta una sanzione pecuniaria di importo compreso tra l’1 e il 40% dell’importo trasferito.

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