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venerdì, 19 Aprile 2024
  • Bonus fiscale per la rottamazione di auto non catalitiche

    Il D.L. 8 luglio 2002, n. 138 in merito agli “Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate” prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta provinciale di trascrizione dell’art. 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, della tassa automobilistica per i primi tre anni del D.M. 18 novembre 1998, n. 462, dell’imposta di bollo di cui D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e degli altri emolumenti di cui al D.M. 1° settembre 1994 normalmente dovuti al PRA (Pubblico registro automobilistico), per gli acquisti di autoveicoli nuovi, di potenza non superiore a 85 KW e conformi alle direttive CE sull’inquinamento, con la contemporanea restituzione di un usato, non catalizzato, da avviare alla rottamazione.
    L’agevolazione in oggetto si applica per gli acquisti di autoveicoli effettuati a partire dall’8 luglio 2002 fino al 31 dicembre 2002.
    Le agevolazioni fiscali di cui sopra, come precisato dalla Circolare ministeriale 22 luglio 2002, n. 5/DPF, interessano soltanto alcuni tipi di autoveicoli e precisamente:

    autovetture destinate al trasporto di persone aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
    autoveicoli per il trasporto promiscuo, aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente.
    Sono compresi nelle agevolazioni anche gli acquisti effettuati da persone giuridiche con consegna di autoveicoli da rottamare intestati alle stesse; i motoveicoli sono esclusi dall’agevolazione.
    L’autoveicolo, che l’acquirente consegna, deve seguire determinate condizioni senza le quali non potrebbe usufruire delle agevolazioni fiscali sopra citate:

    non conformità alle direttive CE n. 91/441 (Euro1) e successive;
    intestazione allo stesso proprietario dell’autoveicolo oggetto dell’acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. Il concetto di familiare può essere desunto dagli artt. 74 e successivi del codice civile; occorre che i familiari siano conviventi con l’acquirente dell’autoveicolo alla data del suo acquisto, circostanza che deve risultare dal certificato di stato di famiglia o da autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
    Rientrano in questa fattispecie anche gli autoveicoli ricevuti per successione ereditaria, situazione che deve essere comprovata anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’acquirente dell’autoveicolo incentivato dichiara di essere erede del defunto intestatario dell’autoveicolo da rottamare.
    Per permettere agli enti interessati di verificare l’esistenza dei requisiti che un acquirente deve avere per beneficiare delle agevolazioni fiscali, il venditore è obbligato a integrare la consueta documentazione da consegnare al PRA, prevista durante la vendita per la trascrizione del titolo di acquisto dell’autoveicolo, con un’apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 in cui devono essere indicati:
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    per i veicoli nuovi: – la conformità alle direttive CE dell’autoveicolo acquistato, secondo quanto risulta dalla carta di circolazione; – la targa dell’autoveicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all’art. 46 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, vale a dire ai centri che devono provvedere alla demolizione, al recupero dei materiali ed alla rottamazione; – la sussistenza del rapporto di parentela e di convivenza, dimostrato dal certificato di stato di famiglia o da apposita autocertificazione presentata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal contribuente beneficiario delle agevolazioni;
    per i veicoli usati: la conformità alle direttive CE n. 94/12 (Euro 2) e successive dell’autoveicolo acquistato, secondo quanto risulta dalla carta di circolazione; la targa dell’autoveicolo ritirato per la consegna ai centri di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 22 del 1997; – l’esistenza del rapporto di parentela e di convivenza, dimostrato dal certificato di stato di famiglia o da apposita autocertificazione presentata ai sensi del DPR n. 445 del 2000 dal contribuente beneficiario delle agevolazioni; – l’esistenza della garanzia per un anno sul veicolo; – l’effettuazione della revisione secondo le modalità previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 285/1992, salvo che si tratti di autoveicoli immatricolati per la prima volta da meno di 24 mesi o che siano stati sottoposti a revisione negli ultimi 12 mesi.
    Il venditore che riceve l’autoveicolo privo di dispositivi antinquinamento, ha l’obbligo di provvedere alla sua eliminazione dalla circolazione. Tale soggetto, entro quindici giorni dalla data di consegna dell’autoveicolo ecologico, deve:

    consegnare l’autoveicolo ricevuto dall’acquirente ai centri di cui all’art 46, comma 1, del D.Lgs. n. 22/1997;
    provvedere, direttamente o tramite delega, alla richiesta di cancellazione per demolizione al PRA dell’autoveicolo ricevuto;
    rilasciare all’acquirente un’attestazione comprovante l’avvenuta consegna ai suddetti centri dell’autoveicolo, detta attestazione coincide con il certificato rilasciato ai sensi del comma 4, dell’art. 46 del D.Lgs. n. 22/1997.
    In base al decreto legislativo sopra citato, in ogni caso, i veicoli in questione non possono più essere rimessi in circolazione.

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